Art. 3.
(Comunicazioni all'INAIL e affidamento all'INPS della concessione del servizio di gestione dei buoni per le prestazioni di lavoro accessorio).

      1. All'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano, presso concessionari autorizzati, patronati e centri di assistenza fiscale, uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. I beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno un giorno prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'INAIL i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, l'attività oggetto della prestazione, il luogo

 

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dove si svolgono i lavori e il periodo presunto dell'attività lavorativa»;

          c) al comma 4, le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis,» sono soppresse;

          d) i commi 4-bis e 5 sono abrogati;

          e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Il servizio è affidato in concessione all'INPS che è tenuto a stipulare convenzioni con soggetti che erogano servizi di cassa al fine di garantire una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale degli sportelli abilitati alle attività previste dagli articoli 70, 71, 72 e 73».